Etichettatura obbligatoria per latte e i prodotti lattiero-caseari

Il 19 aprile 2017 è scattato l’obbligo di indicare sull’etichetta del latte e dei prodotti lattiero caseari realizzati in Italia, la provenienza della materia prima (D.M. 9 dicembre 2016 – G.U. n. 15 del 19/01/2017).
Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale

Le nuove etichette delle confezioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari dovranno indicare il nome del Paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte utilizzato come ingrediente sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine potrà essere assolta con una sola dicitura, chiara visibile e facilmente leggibile, «Origine del latte: Italia».
Se le fasi di condizionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– ‘Latte di Paesi UE’: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– ‘Latte condizionato o trasformato in Paesi UE’: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione Europea, verrà usata la dicitura ‘Paesi non UE’. Sono esclusi i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
Per evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti dell’obbligo sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, dall’entrata in vigore del decreto, smaltire le scorte con il sistema di etichettatura precedente.

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Vincenzo Lagrutta | v.lagrutta@ecopraxi.it

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