Sottoprodotti: quando il residuo di produzione non è un rifiuto

Favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri.
E’ questo l’obiettivo del decreto del Ministero dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recante criteri indicativi per “agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Il regolamento, entrato in vigore il 2 marzo, definisce alcune modalità con le quali il detentore del residuo di produzione può dimostrare che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Secondo quanto si legge nel decreto, i residui di produzione sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
Perché un residuo di produzione possa godere dello status di sottoprodotto, chiarisce il decreto, è necessario che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il decreto elenca inoltre gli adempimenti obbligatori per produttori, detentori, utilizzatori ed eventuali intermediari di sottoprodotti, tra i quali l’obbligo di iscrizione, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti.

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