Rinnovo categoria 2-bis – Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi

Ecopraxi, società del Gruppo Meridiana Italia, si rivolge alle imprese ed enti che nello svolgimento della propria attività economica sono produttori iniziali di rifiuti ed effettuano, come attività integrante ed accessoria, operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi.

Ecopraxi comunica alle imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.
Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte in tutta Italia.
Si invitano le suddette imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra area riservata sul portale nazionale dell’Albo.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

 

QUALI IMPRESE SONO TENUTE ALL’ISCRIZIONE?

Sono tenuti all’iscrizione le imprese ed enti che nello svolgimento della propria attività economica sono produttori iniziali di rifiuti ed effettuano, come attività integrante ed accessoria, operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi fino ad un massimo di trenta chilogrammi o di trenta litri al giorno da essi stessi prodotti (art. 212, comma 8, D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

Ecopraxi specifica inoltre che per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti che producono i rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. 152/2006).

COME PROCEDERE AL RINNOVO?

L’iscrizione all’Albo va effettuata con una comunicazione da presentare alla Sezione regionale competente per territorio.

L’iscrizione va rinnovata ogni dieci anni, presentando la relativa comunicazione a partire da cinque mesi prima della relativa scadenza.

Il personale di Ecopraxi è disponibile ad assistervi in tutte le fasi del processo di rinnovo.

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