INFORMAZIONI OBBLIGATORE IN ETICHETTA PER ALIMENTI VENDUTI A DISTANZA

Grazie allo staff di Ecopraxi, abbiamo visto, in un precedente articolo, quali sono le indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti preimballati. Quali informazioni devo invece dare al consumatore in caso di prodotti non preimballati?

Come previsto dall’art. 9 del Reg. 1169/2011 le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta, nel caso di prodotti preimballati, sono:

  • Denominazione dell’alimento
  • Elenco ingredienti
  • Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze
  • Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
  • Quantità netta dell’alimento
  • Termine minimo di conservazione o la data di scadenza
  • Le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego, se particolari
  • Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
  • Il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto
  • Le istruzione per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento
  • Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume
  • Dichiarazione nutrizionale

Ma cosa succede quando si tratta di vendita di prodotti alimentari a distanza?

L’art. 14 del Reg. 1169/2011 stabilisce che vengano fornite tutte le indicazioni obbligatorie, così come previste dall’art. 9,  prima dell’acquisto. Tali informazioni devono apparire sul supporto di vendita a distanza o essere fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato, chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare.

Fanno eccezione la data di scadenza/termine minimo di conservazione e il lotto che ad ogni modo, obbligatoriamente, devono essere forniti al momento della consegna.

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