Formulario di trasporto dell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie

La Deliberazione n. 4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”, ha definito che:

  • Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 è disponibile sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.
  • La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, verranno apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali con il servizio esposto dal sistema Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di commercio, al quale il Gestore dovrà preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.FIR, qualora intendesse anche attivare l’interoperabilità applicativa sul nuovo modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.

Vediamo subito come bisogna comportarsi nei due casi fondamentali:

  1. Nel caso di trasporto e conferimento direttamente ad impianto di destinazione è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco indicato sul documento unico ex art. 230, comma 5, del d.lgs. 152/2006, apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.
  2. Nel caso di trasporto a raggruppamento temporaneo è possibile effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco presente sul documento unico ex art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006, apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso.Va da sé che il trasporto dal luogo del raggruppamento temporaneo (deposito temporaneo degli spurghi presso il magazzino dello spurghista effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006) all’impianto di destino avverrà con il solito formulario di cui all’articolo 193 del D.Lgs 152/2006.

Attenzione! Il documento dev’essere vidimato virtualmente, come il ViViFir, e scaricato tramite apposita applicazione digitale resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in formato esemplare conforme al modello individuato all’ articolo 1; il documento dev’essere inoltre identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

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