Nuovo regolamento RENTRI in vigore dal 15 giugno

Nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 4 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto ministeriale n.126 del 31 maggio 2023 riguardante la Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Rimandando ad una lettura attenta del decreto in questione, vediamo più nel dettaglio che cos’è questo nuovo Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, che è entrato in vigore dal 15 giugno 2023 e quali soggetti sono tenuti alla iscrizione.

IL RENTRI

Il primo aspetto da tenere in considerazione è che il RENTRI è gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e utilizza la piattaforma dell’Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio.

Esso è composto da:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti e dei dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione.

SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Per l’iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un’officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi al RENTRI volontariamente. (In allegato è possibile scaricare la tabella con i contributi annuali e il diritto di segreteria).

Ai soggetti iscritti al RENTRI è data però anche la facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

I soggetti, invece, che sono esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI sono gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

UNA ISCRIZIONE A SCAGLIONI

Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (15 giugno prossimo), l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

  1. a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15 dicembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
  2. a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.

TRASMISSIONE DEI DATI E POSSIBILITA’ DI DELEGA

Una volta avvenuta l’iscrizione e a partire dalla data della stessa, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvederanno alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico dovrà essere effettuata ogni mese e nel caso in cui, nel mese di riferimento, non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non sarà dovuta.

E’ importante sottolineare che ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza a bordo dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione.

Questo adempimento per le imprese tenute alla iscrizione al RENTRI, a partire dal 15 dicembre 2024, rappresenterà un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

I produttori iniziali di rifiuti, inoltre, anche per le attività di raccolta e trasporto rifiuti, al momento dell’iscrizione o anche in una fase successiva, potranno delegare le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di loro diretta emanazione al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento RENTRI, seppur rimarranno responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema. Anche i soggetti delegati, pertanto, dovranno:

  1.  iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti;
  2. trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.

Per ogni chiarimento e/o informazione integrativa è possibile contattare il nostro Responsabile commerciale Vincenzo Lagrutta : tel  0971/472035 – cell 348/5570119 – mail v.lagrutta@ecopraxi.it

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