In vigore il Decreto per le autorizzazioni alla preparazione al riutilizzo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 204 del 01/09/2023 il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il Decreto, entrato in vigore il 16/09/2023, stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle operazioni per la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell’art. 214-ter. In particolar modo definisce:

  • Le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori;
  • Le dotazioni tecniche e strutturali dei centri di preparazione per il riutilizzo;
  • Le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché i rifiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento;
  • Le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • Indicazioni specifiche per la preparazione per il riutilizzo dei RAEE;
  • Il modello per la comunicazione di inizio attività da trasmettere alle amministrazioni competenti.

l decreto ministeriale definisce per “preparazione per il riutilizzo” le operazioni che hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

Lo stesso decreto definisce:

  1. controllo: ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo;
  2. pulizia: eliminazione delle impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
  3. smontaggio: disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
  4. riparazione: sostituzione, soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura.

I centri di preparazione per il riutilizzo, che per definizione svolgeranno almeno una delle attività sopra citate, dovranno avere caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 del decreto e potranno ricevere i rifiuti indicati nella tabella 1 di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime nello stesso individuate.

L’esercizio delle operazioni può essere avviato a seguito di una comunicazione di inizio attività da presentare all’autorità competente e decorsi i 90 giorni dalla presentazione della stessa.

Per ogni chiarimento e/o informazione integrativa è possibile contattare il nostro Responsabile commerciale Vincenzo Lagrutta : tel  0971/472035 – cell 348/5570119 – mail v.lagrutta@ecopraxi.it.

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