INFORMAZIONI OBBLIGATORE IN ETICHETTA PER ALIMENTI NON PREIMBALLATI

Grazie allo staff di Ecopraxi, abbiamo visto, in un precedente articolo, quali sono le indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti preimballati. Quali informazioni devo invece dare al consumatore in caso di prodotti non preimballati?

I prodotti alimentari non preimballati, sono quei prodotti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

L’articolo 44 (Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati) del Regolamento UE n. 1169 prevede che, “ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

  • a) la fornitura delle indicazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, è obbligatoria;
  • b) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. Inoltre, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come sopra specificato devono essere resi disponibili ed, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

Il nostro Paese, con il D. Lgs. n. 231/2017, in vigore dal 9 maggio 2018, all’art. 19, ha stabilito di voler comunque conservare l’obbligo, già previsto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 109/92, di fornire una serie di indicazioni ai consumatori nel momento in cui detti prodotti (in precedenza definiti “sfusi”,) sono posti in vendita.

Il secondo comma stabilisce che sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

  • a) la denominazione dell’alimento;
  • b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21 del medesimo regolamento;
  • c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  • d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  • e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
  • f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  • g) la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Le informazioni possono essere portate su apposito cartello applicato ai recipienti o altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore.

Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

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